1 Le fondazioni d’investimento esistenti devono adeguare l’investimento del patrimonio e i loro statuti alla modifica della presente ordinanza del 6 giugno 2014 entro il 31 dicembre 2014.
2 La prima verifica secondo le nuove disposizioni è effettuata per l’esercizio 2015.
67 Introdotto dal n. II dell’O del 6 giu. 2014 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
1 Bestehende Anlagestiftungen müssen die Anlage des Vermögens sowie ihre Stiftungssatzungen bis zum 31. Dezember 2014 der Änderung vom 6. Juni 2014 dieser Verordnung anpassen.
2 Die erstmalige Prüfung nach den neuen Bestimmungen erfolgt für das Rechnungsjahr 2015.
67 Eingefügt durch Ziff. II der V vom 6. Juni 2014, in Kraft seit 1. Juli 2014 (AS 2014 1585).
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