1 In deroga all’articolo 35 capoverso 4 OSCi3 la persona che deve prestare servizio civile può svolgere le prestazioni di servizio civile come segue:
2 Le prestazioni di servizio civile di cui al capoverso 1 lettera a possono essere fornite nel quadro di prestazioni stazionarie e a domicilio oppure esclusivamente nel quadro di prestazioni a domicilio. Le prestazioni di servizio civile di cui al capoverso 1 lettera b possono essere fornite esclusivamente nel quadro di prestazioni a domicilio.
3 In deroga all’articolo 37 capoverso 4 OSCi, il periodo d’impiego di lunga durata non deve obbligatoriamente essere svolto in un unico istituto d’impiego.
1 Die zivildienstpflichtige Person kann in Abweichung von Artikel 35 Absatz 4 ZDV3 ihre Zivildienstleistung wie folgt erbringen:
2 Die Zivildienstleistung nach Absatz 1 Buchstabe a kann im Rahmen von stationären und ambulanten Dienstleistungen oder von ausschliesslich ambulanten Dienstleistungen erbracht werden. Die Zivildienstleistung nach Absatz 1 Buchstabe b darf nur im Rahmen von ambulanten Dienstleistungen erbracht werden.
3 In Abweichung von Artikel 37 Absatz 4 ZDV muss der lange Einsatz nicht in einem einzigen Einsatzbetrieb geleistet werden.
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