1 Il conducente deve sempre prender seco durante ogni corsa un libretto di lavoro ch’egli presenterà su richiesta all’autorità d’esecuzione e lo compilerà con scrittura leggibile e indelebile.
2 Il libretto di lavoro contiene fogli settimanali e fogli quotidiani sui quali il conducente iscrive a mano le indicazioni concernenti la durata del lavoro, della guida e del riposo necessari per i controlli. L’USTRA decide sul contenuto, sulla presentazione e sulle dimensioni del libretto di lavoro. L’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica50 lo fa stampare e lo mette a disposizione dei Cantoni al prezzo di costo.
3 Il conducente può utilizzare soltanto un libretto di lavoro alla volta, anche se è al servizio di più di un datore di lavoro. Il libretto di lavoro è personale e non trasferibile.
4 Se una persona non prevista come conducente di veicoli menzionati nell’articolo 3 deve d’improvviso condurre un veicolo, senza essere in possesso di un libretto di lavoro, ha l’obbligo di annunciarlo immediatamente all’autorità d’esecuzione e compilare successivamente il libretto di lavoro.
5 I datori di lavoro e i conducenti indipendenti devono procurarsi il libretto di lavoro presso l’autorità di esecuzione. Il datore di lavoro deve consegnare il libretto di lavoro gratuitamente al conducente rendendolo attento sull’obbligo di compilarlo secondo le prescrizioni e di portarlo sempre con sé durante i viaggi.
50 Nuova denominazione secondo il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.
1 Der Führer muss während der Fahrt stets ein Arbeitsbuch mit sich führen, es der Vollzugsbehörde auf Verlangen vorweisen und es in leserlicher und unverwischbarer Schrift ausfüllen.
2 Das Arbeitsbuch enthält Wochenblätter und Tagesblätter, in denen der Führer die für die Kontrolle erforderlichen Angaben über seine Arbeits-, Lenk- und Ruhezeit von Hand einträgt. Das ASTRA bestimmt den Inhalt, die Anordnung und die Grösse des Arbeitsbuches näher. Das Bundesamt für Bauten und Logistik47 gibt es heraus und stellt es den Kantonen zum Selbstkostenpreis zur Verfügung.
3 Der Führer darf gleichzeitig nur ein Arbeitsbuch benützen, auch wenn er bei mehr als einem Arbeitgeber beschäftigt ist. Das Arbeitsbuch ist persönlich und nicht übertragbar.
4 Muss jemand, der nicht als Führer eines Fahrzeuges nach Artikel 3 vorgesehen ist, unerwartet ein solches Fahrzeug führen, ohne im Besitz eines Arbeitsbuches zu sein, hat er dies der Vollzugsbehörde unverzüglich zu melden und das Arbeitsbuch nachträglich auszufüllen.
5 Arbeitgeber und selbständigerwerbende Führer haben die Arbeitsbücher bei der Vollzugsbehörde zu beziehen. Der Arbeitgeber hat dem Führer das Arbeitsbuch unentgeltlich abzugeben, mit der Weisung, es vorschriftsgemäss auszufüllen und während der Fahrt immer mitzuführen.
47 Bezeichnung gemäss nicht veröffentlichtem BRB vom 19. Dez. 1997.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.