1 Per il servizio tra le ore 22 e le ore 6 deve essere accordato il supplemento di tempo seguente (art. 4a LDL):
2 Il supplemento di tempo di cui al capoverso 1 lettera b è del 40 per cento a partire dall’inizio dell’anno civile nel corso del quale il lavoratore compie 55 anni.
3 I supplementi di tempo di cui al presente articolo non sono computati nella durata massima del lavoro.
4 I supplementi di tempo devono essere compensati con periodi di tempo libero. Il tipo di compensazione deve essere concordato con i lavoratori o i loro rappresentanti.
1 Als Zeitzuschlag für den Dienst zwischen 22 und 6 Uhr (Art. 4a AZG) muss gewährt werden:
2 Der Zeitzuschlag nach Absatz 1 Buchstabe b beträgt ab Beginn des Kalender-jahres, in dem die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer das 55. Altersjahr vollendet, 40 Prozent.
3 Die Zeitzuschläge nach diesem Artikel werden nicht an die Höchstarbeitszeit angerechnet.
4 Die Zeitzuschläge sind durch Freizeit auszugleichen. Die Art des Ausgleichs ist mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern oder ihrer Vertretung zu vereinbaren.
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