1 L’UFSP può elaborare i seguenti dati personali nel sistema «dichiarazioni» a fini statistici:
2 I dati devono essere anonimizzati non appena lo scopo della statistica è raggiunto se, nella loro combinazione, consentono di risalire all’identità della persona in questione.
1 Das BAG kann die folgenden Daten von Personen im System «Meldungen» zu Zwecken der Statistik bearbeiten:
2 Lassen die Daten in ihrer Kombination Rückschlüsse auf die Identität der betreffenden Person zu, so sind die Daten zu anonymisieren, sobald der Zweck der Statistik erreicht ist.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.