Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 81 Sanità
Landesrecht 8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 81 Gesundheit

817.022.104 Ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali (ODPPE)

817.022.104 Verordnung des EDI vom 16. Dezember 2016 über Lebensmittel für Personen mit besonderem Ernährungsbedarf (VLBE)

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Art. 40 Caratterizzazione

1 La denominazione specifica si basa sull’articolo 6 OID27.

2 La caratterizzazione degli additivi è disciplinata dall’allegato 11, la denominazione di vitamine, sali minerali e altre sostanze dall’allegato 12.

3 L’aggiunta di colture batteriche vive deve essere indicata nell’elenco degli ingredienti e nella denominazione specifica come segue:

a.
con la nomenclatura scientifica specifica secondo le prescrizioni dell’International Committee on Systematics of Prokaryotes28; oppure
b.
con l’indicazione «con batteri acidolattici».

4 La caratterizzazione deve fare riferimento al tenore di vitamine, sali minerali o altre sostanze al momento della consegna ai consumatori.

5 Le bevande con unosmolarità compresa fra 260 e 300 mOsm/litro possono essere definite isotoniche mentre le bevande con unosmolarità inferiore a 260 mOsm/litro possono essere definite ipotoniche.29

27 RS 817.022.16

28 www.the-icsp.org

29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2245).

Art. 39 Antrag auf Änderung der Anhänge 11 und 12

Das BLV kann auf begründeten Antrag hin:

a.
weitere Stoffe in Anhang 11 aufnehmen;
b.
die Anforderungen an die Stoffe in Anhang 11 ändern;
c.
weitere Verbindungen in Anhang 12 aufnehmen.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.