L’UDI deve essere apposto conformemente all’articolo 16 capoverso 2:
Der UDI ist gemäss Artikel 16 Absatz 2 anzubringen:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.