1 La presente ordinanza si applica a:
- a.
- dispositivi medici e loro accessori ai sensi dell’articolo 3;
- b.
- gruppi di prodotti senza destinazione d’uso medica secondo l’allegato 1.
2 Nella presente ordinanza per dispositivi si intendono i dispositivi e prodotti di cui al capoverso 1.
3 La presente ordinanza si applica anche a:
- a.
- dispositivi che, al momento dell’immissione in commercio o della messa in servizio, incorporano come parte integrante un medicamento avente un’azione accessoria a quella del dispositivo;
- b.
- dispositivi destinati a somministrare un medicamento;
- c.
- dispositivi fabbricati:
- 1.
- con tessuti o cellule di origine animale, o loro derivati, non vitali o resi non vitali,
- 2.
- con derivati di tessuti o cellule di origine umana non vitali o resi non vitali;
- d.
- dispositivi che, al momento dell’immissione in commercio o della messa in servizio, incorporano come parte integrante tessuti o cellule non vitali di origine umana o loro derivati, aventi un’azione accessoria a quella del dispositivo;
- e.
- dispositivi che, al momento dell’immissione in commercio o della messa in servizio, incorporano come parte integrante un dispositivo medico-diagnostico in vitro; a questa parte integrante si applicano le disposizioni sui dispositivi medico-diagnostici in vitro.