1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:
- a.
- prescrive, commissiona o esegue un esame genetico oppure allestisce un profilo del DNA o ne commissiona l’allestimento senza il necessario consenso della persona interessata conformemente alla presente legge;
- b.
- nell’ambito della sua attività professionale, comunica a una persona informazioni sul suo patrimonio genetico contro la sua volontà;
- c.
- prescrive o commissiona un esame genetico su una persona incapace di discernimento che non è necessario alla tutela della sua salute e non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 16 capoverso 2;
- d.
- prescrive o commissiona esami genetici prenatali che non servono a determinare né caratteristiche che pregiudicano direttamente la salute dell’embrione o del feto, né i gruppi sanguigni o le caratteristiche ematiche di cui all’articolo 17 capoverso 1 lettera b, né le caratteristiche tissutali di cui all’articolo 17 capoverso 1 lettera c;
- e.
- nell’ambito di rapporti di lavoro e assicurativi, esige l’esecuzione di esami genetici al di fuori dell’ambito medico oppure chiede o utilizza dati genetici non rilevanti dal punto di vista medico;
- f.
- nell’ambito di rapporti di lavoro, esige o prescrive l’esecuzione di esami genetici presintomatici senza che siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 40, in violazione dell’articolo 39 lettera a;
- g.
- nell’ambito di rapporti di lavoro, chiede o utilizza dati genetici di precedenti esami genetici presintomatici in violazione dell’articolo 39 lettera b;
- h.
- nell’ambito di rapporti assicurativi, esige esami genetici presintomatici o prenatali oppure esami nell’ambito della pianificazione familiare in violazione dell’articolo 42;
- i.
- nell’ambito di rapporti assicurativi, chiede o utilizza dati genetici di precedenti esami genetici presintomatici o prenatali oppure esami nell’ambito della pianificazione familiare in violazione dell’articolo 43.
2 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, per mestiere e intenzionalmente:
- a.
- non distrugge, entro due anni, campioni o dati genetici risultanti dagli esami di cui all’articolo 31 capoverso 2, benché la persona interessata non abbia acconsentito espressamente all’utilizzazione per un altro scopo (art. 11 cpv. 2);
- b.
- utilizza campioni o dati genetici per un altro scopo in violazione dell’articolo 12 o 44 capoverso 3;
- c.
- consegna a una persona interessata test genetici destinati a uso proprio per esami in ambito medico, per determinare caratteristiche della personalità degne di particolare protezione al di fuori dell’ambito medico o per allestire profili del DNA allo scopo di determinare la filiazione o l’identità, in violazione dell’articolo 13;
- d.
- prescrive un esame genetico in ambito medico senza soddisfare i requisiti di cui all’articolo 20;
- e.
- prescrive un esame genetico di caratteristiche degne di particolare protezione senza esserne autorizzato secondo l’articolo 34 capoversi 1, 2 e 4.