Il presente capitolo disciplina gli obblighi delle emittenti di cui all’articolo 9 capoverso 1 ORTV in relazione ai comunicati e alle revoche d’allerta soggetti all’obbligo di diffusione secondo l’organo specializzato competente di cui all’articolo 9 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 agosto 20105 sull’allarme (OAll).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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