(art. 50 cpv. 2 ORTV)
1 La tecnologia di diffusione «Terrestrial Digital Audio Broadcasting (T-DAB)» è ritenuta finanziabile ai sensi dell’articolo 50 capoverso 2 ORTV nella rispettiva regione linguistica, se nella regione in questione:
2 Per i valori di cui al capoverso 1 sono determinanti:
3 Il contributo viene versato per l’ultima volta nell’anno in cui sono raggiunti i valori limite fissati nel capoverso 1.
(Art. 50 Abs. 2 RTVV)
1 Die Verbreitungstechnologie «Terrestrial Digital Audio Broadcasting (T-DAB)» gilt nach Artikel 50 Absatz 2 RTVV in der jeweiligen Sprachregion als finanzierbar, wenn dort:
2 Massgebend für die Werte nach Absatz 1 sind:
3 Der Beitrag wird letztmals in dem Jahr ausbezahlt, in dem die in Absatz 1 festgelegten Grenzwerte erreicht werden.
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