784.11 Legge federale del 30 aprile 1997 sull'organizzazione dell'azienda delle telecomunicazioni della Confederazione (Legge sull'azienda delle telecomunicazioni, LATC)

784.11 Bundesgesetz vom 30. April 1997 über die Organisation der Telekommunikationsunternehmung des Bundes (Telekommunikationsunternehmungsgesetz, TUG)

Art. 26 Disavanzo tecnico della Cassa pensioni della Confederazione

La Confederazione può riprendere il vuoto di copertura della Cassa pensioni della Confederazione a favore dell’azienda affinché quest’ultima raggiunga una quota di capitale proprio adeguata nel suo bilancio d’apertura. L’onere assunto dalla Confederazione è iscritto all’attivo nel conto capitale della Confederazione e ammortizzato a carico del conto economico degli anni successivi.

Art. 26 Fehlbetrag der Pensionskasse des Bundes

Der Bund kann die Deckungslücke der Pensionskasse des Bundes zu Gunsten der Unternehmung übernehmen, um eine angemessene Eigenkapitalquote in ihrer Eröffnungsbilanz zu erreichen. Die dem Bund daraus entstehende Belastung wird in der Bestandesrechnung des Bundes aktiviert und zu Lasten der Erfolgsrechnung späterer Jahre abgeschrieben.

 

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