1 Se, per fornire i propri servizi di telecomunicazione, un fornitore di servizi di telecomunicazione vuole utilizzare in comune impianti di raccordo all’immobile o impianti dell’edificio preesistenti, è tenuto a informare il proprietario dell’immobile e i fornitori preesistenti.
2 Se un proprietario dell’immobile non dispone delle informazioni necessarie relative a impianti di raccordo all’immobile o a impianti dell’edificio preesistenti, il fornitore che ha realizzato il raccordo all’immobile o l’impianto dell’edificio deve fornire queste informazioni su richiesta.
3 I fornitori che hanno finanziato una canalizzazione di cavi o un impianto domestico possono chiedere al fornitore che li coutilizza un’indennità proporzionale unica per unità aziendale o per unità abitativa utilizzata, in funzione dei loro costi di acquisto medi, per la messa a disposizione a lungo termine.
4 I fornitori che ottengono l’accesso a canalizzazioni di cavi o a impianti domestici sopportano le spese per i lavori di ripristino dovuti alla costruzione delle nuove installazioni.
5 Se un proprietario d’immobile o un fornitore di servizi di telecomunicazione deve assumere costi supplementari comprovati a causa dell’accesso o della coutenza, può chiedere un indennizzo commisurato al fornitore che coutilizza la canalizzazione o l’impianto.
6 La procedura per la composizione di controversie sull’accesso al punto d’entrata nell’edificio e la coutenza di impianti domestici è disciplinata per analogia dagli articoli 70–74.
119 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).
Als angemessenes Entgelt für die Mitbenutzung von Anlagen anderer Anbieterinnen nach Artikel 36 Absatz 2 FMG gilt der massgebende Anteil an den Vollkosten.
119 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 18. Nov. 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 6183).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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