784.101.1 Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST)

784.101.1 Verordnung vom 9. März 2007 über Fernmeldedienste (FDV)

Art. 100 Utilizzazione dei dati

I dati personali raccolti a scopi statistici possono essere messi a disposizione di servizi pubblici o privati oppure di servizi statistici di organizzazioni internazionali che ne hanno bisogno per effettuare lavori nel settore della statistica, a condizione che:

a.
siano resi anonimi non appena lo scopo del trattamento lo permette;
b.
il loro destinatario s’impegni a non comunicarli a terzi e a restituirli all’UFCOM oppure a distruggerli una volta conclusi i lavori;
c.
la forma scelta dal destinatario per pubblicare i risultati non permetta di identificare le persone in questione;
d.
tutto lasci pensare che il destinatario rispetterà il segreto statistico e la normativa federale in materia di protezione dei dati; e
e.
non vi si opponga alcun interesse pubblico o privato preponderante.

Art. 101 Datenschutzmassnahmen des BAKOM

Das BAKOM trifft die technischen und organisatorischen Massnahmen zum Schutz der erhobenen Daten vor missbräuchlicher Bearbeitung. Insbesondere vertraut es die statistischen Arbeiten einer unabhängigen Organisationseinheit an, die keine Verwaltungs- oder Kontrollfunktion ausübt.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.