748.131.3 Ordinanza del 25 aprile 2012 sulle tasse aeroportuali

748.131.3 Verordnung vom 25. April 2012 über die Flughafengebühren

Art. 22 Partecipanti ai negoziati

1 L’esercente dell’aeroporto invita i seguenti utenti dell’aeroporto ai negoziati:

a.
le due maggiori compagnie aeree all’aeroporto in questione quanto al volume di passeggeri, indipendenti l’una dall’altra;
b.
una rappresentanza degli interessi delle compagnie aeree di linea operanti in Svizzera;
c.
una rappresentanza degli interessi delle compagnie di «Business Aviation» (aviazione d’affari) operanti in Svizzera;
d.
una rappresentanza degli interessi dell’aviazione leggera e dello sport in Svizzera;
e.
una rappresentanza degli interessi delle imprese di spedizioni in Svizzera.

2 L’UFAC partecipa alla procedura negoziale in qualità di osservatore.

Art. 22 Verhandlungsteilnehmer

1 Der Flughafenhalter lädt folgende Flughafennutzer zu den Verhandlungen ein:

a.
die zwei in Bezug auf das Passagiervolumen am betreffenden Flughafen grössten, voneinander unabhängigen Fluggesellschaften;
b.
eine Interessenvertretung der in der Schweiz operierenden Linienfluggesellschaften;
c.
eine Interessenvertretung der in der Schweiz operierenden Geschäftsluftfahrtgesellschaften;
d.
eine Interessenvertretung der Leichtaviatik und des Luftsports in der Schweiz;
e.
eine Interessenvertretung der Speditionsunternehmen in der Schweiz.

2 Das BAZL nimmt am Verhandlungsverfahren als Beobachter teil.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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