1 Le imbarcazioni del servizio pubblico, per quanto assolutamente necessario allo svolgimento di compiti d’ordine pubblico, non sottostanno alle prescrizioni della presente ordinanza.
2 Per quanto necessario all’adempimento dei compiti incombenti alle centrali elettriche e possibile senza mettere in pericolo la sicurezza e l’ordine pubblici, le imbarcazioni delle centrali elettriche non sono sottoposte alle restrizioni di cui agli articoli 3, 6 e 7.
1 Schiffe des öffentlichen Dienstes sind, soweit es zur Erfüllung hoheitlicher Aufgaben dringend nötig ist, von den Vorschriften dieser Verordnung befreit.
2 Schiffe der Kraftwerke sind, soweit es zur Erfüllung der von den Kraftwerken obliegenden Aufgaben notwendig und ohne Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung möglich ist, von den Beschränkungen der Artikel 3, 6 und 7 befreit.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.