747.224.011 Ordinanza del 20 agosto 1975 sulla stazzatura delle navi della navigazione interna

747.224.011 Verordnung vom 20. August 1975 über die Eichung der Binnenschiffe

Art. 5 Smarrimento di un certificato di stazza

1 Lo smarrimento di un certificato di stazza dev’essere immediatamente comunicato all’ufficio di stazzatura e reso verosimile.

2 L’ufficio di stazzatura, se giudica verosimile lo smarrimento, rilascia al proprietario un certificato di stazza sostitutivo.

Art. 5 Verlust eines Eichscheins

1 Der Verlust des Eichscheins ist dem Schiffseichamt unverzüglich mitzuteilen und glaubhaft zu machen.

2 Erachtet das Schiffseichamt den Verlust als glaubhaft, so stellt es dem Eigner einen Ersatzeichschein aus.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.