1 L’UFT è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.
2 L’UFT può definire più precisamente in direttive i requisiti e singoli dettagli concernenti l’esecuzione.
1 Das BAV vollzieht diese Verordnung.
2 Es kann technische Anforderungen und Einzelheiten zum Vollzug in Richtlinien näher umschreiben.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.