Il Consiglio federale stabilisce la data dell’entrata in vigore della presente legge ed emana le disposizioni d’esecuzione. Ove la presente legge attribuisca compiti ai Cantoni, essi emaneranno le necessarie disposizioni di esecuzione.334
Data dell’entrata in vigore: 1° luglio 1958335
334 Per. introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 3680; FF 1994 I 441).
335 DCF del 24 giu. 1958
Bis Ende 2018 beträgt die Einlage der Kantone in den Bahninfrastrukturfonds 500 Millionen Franken pro Jahr.
327 Eingefügt durch Ziff. I 6 des BG vom 17. März 2017 über das Stabilisierungsprogramm 2017–2019, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 5205; BBl 2016 4691).
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