741.11 Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC)
741.11 Verkehrsregelnverordnung vom 13. November 1962 (VRV)
Art. 59b Intervalli di manutenzione
1 Il detentore di un veicolo sottoposto all’obbligo di manutenzione del sistema antinquinamento deve fare effettuare un servizio di manutenzione entro i termini seguenti:
- a.
- per gli autoveicoli leggeri equipaggiati di un motore ad accensione comandata e il cui genere di costruzione permette velocità massime di 50 km/h e oltre:
- 1.
- senza catalizzatore: ogni 12 mesi,
- 2.
- con catalizzatore: ogni 24 mesi;
- b.
- per gli autoveicoli equipaggiati di un motore ad accensione per compressione e il cui genere di costruzione permette velocità massime di oltre 30 km/h: ogni 24 mesi;
- c.
- per gli autoveicoli equipaggiati di un motore ad accensione per compressione e il cui genere di costruzione permette velocità massime di 30 km/h e meno: ogni 48 mesi.
Art. 59b Wartungsfristen
Der Halter muss Fahrzeuge, die der Abgaswartung unterstehen, innerhalb der folgenden Fristen warten lassen:
- a.
- leichte Motorwagen mit Fremdzündungsmotor und einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h und mehr:
- 1.
- ohne Katalysator: alle 12 Monate,
- 2.
- mit Katalysator: alle 24 Monate;
- b.
- Motorwagen mit Selbstzündungsmotor und einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 30 km/h: alle 24 Monate;
- c.
- Motorwagen mit Selbstzündungsmotor und einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h und weniger: alle 48 Monate.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.