Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 3 capoverso 2 lettera d della legge del 24 giugno 19021 sugli impianti elettrici;
in esecuzione della legge del 30 aprile 19972 sulle telecomunicazioni (LTC);
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19953 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),
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