721.821 Ordinanza del 25 ottobre 1995 sull'indennizzo delle perdite subite nell'utilizzazione delle forze idriche (OIFI)

721.821 Verordnung vom 25. Oktober 1995 über die Abgeltung von Einbussen bei der Wasserkraftnutzung (VAEW)

Art. 2 Comunità avente diritto

Ha diritto a indennità di compensazione la comunità che subisce perdite sotto forma di canoni annui per i diritti d’acqua.

Art. 2 Anspruchsberechtigtes Gemeinwesen

Anspruch auf Ausgleichsbeiträge hat das Gemeinwesen, das Einbussen an Wasserzinsen erleidet.

 

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