702.1 Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulle abitazioni secondarie (OASec)

702.1 Zweitwohnungsverordnung vom 4. Dezember 2015 (ZWV)

Art. 6 Edifici tipici del sito

1 Ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 sono tipici del sito gli edifici che, con la loro posizione e il loro aspetto, contribuiscono in maniera essenziale alla qualità da preservare del sito e all’identità del luogo.

2 I Cantoni provvedono a definire un procedimento per determinare gli edifici tipici del sito.

Art. 6 Ortsbildprägende Bauten

1 Ortsbildprägende Bauten im Sinne von Artikel 9 Absatz 1 des Gesetzes sind Gebäude, die durch ihre Lage und Gestalt wesentlich zur erhaltenswerten Qualität des Ortsbildes und zur Identität des Ortes beitragen.

2 Die Kantone sorgen für ein Verfahren zur Bestimmung der ortsbildprägenden Bauten.

 

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