Il Dipartimento federale delle finanze,
visto l’articolo 26 della legge federale del 14 dicembre 19902 sull’imposta federale diretta (LIFD);
visto l’articolo 1 lettera a dell’ordinanza del Consiglio federale del
18 dicembre 19913 su deleghe di competenza al Dipartimento delle finanze per quanto concerne l’imposta federale diretta,
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