Se vi è timore che certi fattori della successione o della sostanza delle persone nominate nell’articolo 155 capoverso 1 LIFD vengano sottratti all’inventario, l’autorità incaricata di compilarlo ordina, non appena a conoscenza del decesso e prima che si proceda all’inventario o durante lo stesso, l’immediata apposizione dei sigilli, salvo che questa misura sia già comunque eseguita in virtù della legislazione cantonale.
Besteht Gefahr, dass Teile des Nachlasses oder des Vermögens der in Artikel 155 Absatz 1 DBG genannten Personen der Inventaraufnahme entzogen werden, so ordnet die Inventarbehörde unverzüglich nach Bekanntwerden des Todesfalles und vor oder während der Inventaraufnahme die sofortige Siegelung an, sofern nicht ohnehin eine Siegelung nach kantonalem Recht stattfindet.
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