1 La tassa diventa esigibile all’uscita dalla Svizzera e dev’essere pagata immediatamente. Un importo della tassa noto a priori può essere riscosso già all’atto dell’entrata.
2 L’UDSC designa i mezzi di pagamento autorizzati e gli uffici doganali equipaggiati a questo scopo. Per il pagamento della tassa possono essere accettate carte di credito, di addebito e carte-carburante.75
2bis L’UDSC può far capo a fornitori di carte-carburante per la riscossione della tassa se questi:
2ter Il DFF fissa le prescrizioni tecniche e operative.77
2quater I fornitori di carte-carburante ricevono un compenso per le proprie prestazioni di riscossione della tassa fornite all’UDSC. Il DFF ne stabilisce l’entità. Esso può prevedere una provvigione di riscossione.78
3 Con riserva di revoca, l’UDSC può accordare agevolazioni di pagamento o altri termini di pagamento. Esso può vincolare la concessione delle suddette agevolazioni alla prestazione d’una garanzia.
75 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 1521).
76 Introdotto dal n. I dell’O del 9 mar. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 1521).
77 Introdotto dal n. I dell’O del 9 mar. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 1521).
78 Introdotto dal n. I dell’O del 9 mar. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 1521).
1 Die Abgabe wird bei der Ausfahrt aus der Schweiz fällig und ist sofort zu entrichten. Ein im Voraus bekannter Abgabebetrag kann bereits bei der Einfahrt erhoben werden.
2 Das
2bis Das
2ter Das EFD legt die technischen und betrieblichen Vorgaben fest.77
2quater Anbieter von Tankkarten erhalten für ihre Dienstleistungen gegenüber dem
3 Das
75 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 9. März 2018, in Kraft seit 1. Mai 2018 (AS 2018 1521).
76 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 9. März 2018, in Kraft seit 1. Mai 2018 (AS 2018 1521).
77 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 9. März 2018, in Kraft seit 1. Mai 2018 (AS 2018 1521).
78 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 9. März 2018, in Kraft seit 1. Mai 2018 (AS 2018 1521).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.