1 Il conducente deve dichiarare i dati necessari alla riscossione della tassa all’atto dell’entrata e dell’uscita dalla Svizzera. La distanza percorsa determinante è quella indicata dal tachigrafo.73
2 Del rimanente sono applicabili gli articoli 22 capoverso 1bis e 23 capoverso 3.
72 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 1521).
73 Correzione del 22 ott. 2021 (RU 2021 623).
1 Die Fahrzeugführerin oder der Fahrzeugführer muss die zur Erhebung der Abgabe erforderlichen Daten bei der Einfahrt und bei der Ausfahrt deklarieren. Für die Distanzermittlung ist der Fahrtschreiber massgebend.73
2 Im Übrigen gelten die Artikel 22 Absatz 1bis und 23 Absatz 3.
72 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 9. März 2018, in Kraft seit 1. Mai 2018 (AS 2018 1521).
73 Die Berichtigung vom
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