1 Per l’adempimento dell’obbligo di compensazione è ammessa la consegna di attestati per le riduzioni delle emissioni o l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio.
2 Se non adempiono più il requisito della permanenza di cui all’articolo 5 capoverso 2, gli attestati consegnati non possono più essere computati per l’adempimento dell’obbligo di compensazione.
3 Se gli attestati di cui al capoverso 2 sono già stati computati per l’adempimento dell’obbligo di compensazione, essi vengono opportunamente contrassegnati e restituiti alla persona soggetta all’obbligo di compensazione. L’anno successivo, la persona soggetta all’obbligo di compensazione dovrà presentare lo stesso numero di attestati che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 5. Possono essere presentati successivamente attestati che potevano essere consegnati al momento della consegna iniziale.
257 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2022 311).
1 Kompensiert werden müssen die CO2-Emissionen, die bei der energetischen Nutzung der im betreffenden Jahr in den steuerrechtlich freien Verkehr überführten Treibstoffe entstehen.
2 Der Kompensationssatz im Inland beträgt ab dem Jahr 2022 mindestens 15 Prozent.
3 Der Kompensationssatz insgesamt beträgt:
4 Die CO2-Emissionen je Treibstoff berechnen sich anhand der Emissionsfaktoren nach Anhang 10.
255 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 4. Mai 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2022 311).
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