1 Il gestore di impianti presenta annualmente, entro il 31 maggio dell’anno successivo, un rapporto di monitoraggio alle organizzazioni private incaricate conformemente all’articolo 130 capoverso 6. Se la collaborazione con le organizzazioni private termina, il gestore presenta il rapporto di monitoraggio all’UFE. Le organizzazioni private incaricate o l’UFE trasmettono il rapporto di monitoraggio all’UFAM.234
2 Il rapporto di monitoraggio deve contenere:
3 I dati devono essere confrontati in una tavola sinottica con quelli degli anni precedenti. L’UFAM stabilisce in una direttiva la forma del rapporto di monitoraggio.
4 L’UFAM può chiedere ulteriori informazioni di cui necessita per il monitoraggio.
233 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).
234 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).
1 Emissionsverminderungen, die ein Betreiber von Anlagen aufgrund von Produkteverbesserungen ausserhalb seiner Produktionsanlagen erzielt, können auf Gesuch hin an die Erfüllung der Verminderungsverpflichtung angerechnet werden, wenn sie:
2 Für das Verfahren gelten die Artikel 6–11 sinngemäss.
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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.