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641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

641.711 Verordnung vom 30. November 2012 über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung)

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Art. 56 Inosservanza dell’obbligo

1 Se un partecipante al SSQE non adempie all’obbligo di consegna dei diritti di emissione entro il termine stabilito, l’UFAM decide la sanzione di cui all’articolo 21 della legge sul CO2.182

2 Il termine di pagamento è di 30 giorni dalla data della notifica della decisione. In caso di pagamento tardivo è addebitato un interesse di mora. Il DFF ne stabilisce il tasso.183

3 I diritti di emissione mancanti non consegnati dal partecipante al SSQE entro il 31 gennaio dell’anno successivo sono detratti dai diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito in quell’anno.184

182 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

183 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

184 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

Art. 55

180 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 13. Nov. 2019 (AS 2019 4335). Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 25. Nov. 2020, mit Wirkung seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 6081).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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