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641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

641.711 Verordnung vom 30. November 2012 über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung)

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Art. 55a Caso di rigore

1 Nei casi in cui i diritti di emissione europei non sono riconosciuti nel SSQE svizzero secondo l’articolo 4 capoverso 1 dell’accordo del 23 novembre 2017180 tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea sul collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra (accordo SSQE), l’UFAM può computare secondo l’articolo 55 diritti di emissione europei all’obbligo di un partecipante al SSQE svizzero, se quest’ultimo prova che:

a.
senza il computo non può adempiere al proprio obbligo di consegna secondo l’articolo 55;
b.
ha partecipato alla vendita all’asta dei diritti di emissione conformemente all’articolo 48 facendo offerte a prezzi di mercato per la quantità di diritti di emissione necessaria;
c.
l’acquisizione dei diritti di emissione mancanti emessi dalla Confederazione secondo l’articolo 45 capoverso 1 o l’articolo 46e capoverso 1 al di fuori del quadro delle aste pregiudicherebbe notevolmente la competitività del partecipante al SSQE.

2 Per valutare il pregiudizio notevole alla competitività, l’UFAM considera in particolare anche i ricavi che il partecipante al SSQE ha ottenuto dalla vendita dei diritti di emissione emessi dalla Confederazione.

3 La domanda deve essere presentata all’UFAM entro il 31 marzo dell’anno successivo all’anno in cui è stato fatto valere per la prima volta il caso di rigore. L’UFAM decide ogni anno sulla quantità di diritti di emissione europei computabili.

4 Se il collegamento con il registro dello scambio di quote di emissioni europeo non è disponibile né prevedibile, i diritti di emissione europei devono essere trasferiti ogni anno su un conto della Confederazione Svizzera nel registro dello scambio di quote di emissioni dell’Unione europea.

179 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 ott. 2014 (RU 2014 3293). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

180 RS 0.814.011.268

Art. 55 Pflicht

1 Betreiber von Anlagen geben dem BAFU jährlich Emissionsrechte ab. Massgebend sind die relevanten Treibhausgasemissionen der berücksichtigten Anlagen.175

2 Luftfahrzeugbetreiber geben der zuständigen Behörde nach Anhang 14 jährlich Emissionsrechte ab. Massgebend sind die im Rahmen von Artikel 52 erhobenen CO2-Emissionen des Luftfahrzeugbetreibers.176

2bis Hat ein Luftfahrzeugbetreiber sowohl im EHS der Schweiz als auch im EHS der EU Pflichten zu erfüllen, so rechnet das BAFU bei den Betreibern, die es verwaltet, die abgegebenen Emissionsrechte zuerst an die Erfüllung der Pflicht unter dem EHS der EU an.177

3 EHS-Teilnehmer erfüllen diese Pflicht jeweils bis zum 30. April für die Treibhausgasemissionen des Vorjahres.

174 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 13. Nov. 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 4335).

175 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. Nov. 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 6081).

176 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. Nov. 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 6081).

177 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 25. Nov. 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 6081).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.