1 L’UFAM calcola la quantità massima di diritti di emissione a disposizione annualmente per l’insieme dei gestori di impianti nel SSQE. Il calcolo avviene secondo l’allegato 8.
2 L’UFAM trattiene ogni anno una quota dei diritti di emissione calcolati secondo il capoverso 1 per renderla accessibile ai seguenti gestori di impianti:
3 La quota di cui al capoverso 2 è costituita dalla somma:
4 Se la quota di cui al capoverso 2 non è sufficiente per adempiere completamente i diritti, i diritti di emissione sono assegnati annualmente nel seguente ordine:
5 Se all’interno di un gruppo di cui al capoverso 4 lettere a, b o d, i diritti non possono essere pienamente soddisfatti, per l’assegnazione dei diritti di emissione ai singoli gestori è determinante il momento in cui sono entrati a far parte del SSQE o della messa in esercizio di nuovi elementi di assegnazione. Se la notifica è effettuata solo dopo l’inizio dell’attività o solo dopo la messa in esercizio di un nuovo elemento di assegnazione, è determinante la data della notifica.136
6 Se i diritti non possono essere pienamente soddisfatti all’interno del gruppo secondo il capoverso 4 lettera c, l’UFAM riduce proporzionalmente la quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito ai singoli gestori.137
132 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).
133 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).
134 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).
135 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).
136 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).
137 Introdotto dal n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).
Das BAFU entscheidet durch Verfügung über die Teilnahme von Betreibern von Anlagen am EHS und über die Nichtberücksichtigung von Anlagen nach Artikel 43.
130 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 13. Nov. 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 4335).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.