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641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

641.711 Verordnung vom 30. November 2012 über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung)

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Art. 45 Quantità massima di diritti di emissione disponibili

1 L’UFAM calcola la quantità massima di diritti di emissione a disposizione annualmente per l’insieme dei gestori di impianti nel SSQE. Il calcolo avviene secondo l’allegato 8.

2 L’UFAM trattiene ogni anno una quota dei diritti di emissione calcolati secondo il capoverso 1 per renderla accessibile ai seguenti gestori di impianti:

a.133
gestori di impianti che secondo l’articolo 46a capoverso 1 hanno diritto a un’assegnazione a titolo gratuito di diritti di emissione; e
b.
gestori di impianti che già partecipano al SSQE, se:
1.
attuano ulteriori elementi di assegnazione secondo l’articolo 46a capoverso 2, o
2.
la quantità di diritti di emissione da attribuire loro a titolo gratuito è aumentata sulla base dell’articolo 46b.

3 La quota di cui al capoverso 2 è costituita dalla somma:

a.134
di almeno il 5 per cento dei diritti di emissione secondo il capoverso 1; e
b.
dei diritti di emissione che non sono più assegnati a titolo gratuito in virtù:
1.
della deroga all’obbligo di partecipare al SSQE secondo l’articolo 41 o in seguito a uscite dal SSQE secondo l’articolo 43a,
2.
di adeguamenti secondo l’articolo 46b,
3.
di un rapporto di monitoraggio incompleto o errato (art. 52 cpv. 8).

4 Se la quota di cui al capoverso 2 non è sufficiente per adempiere completamente i diritti, i diritti di emissione sono assegnati annualmente nel seguente ordine:

a.
ai gestori di cui all’articolo 46a che fanno parte del SSQE da almeno un intero anno civile o i cui nuovi elementi di assegnazione sono in esercizio da almeno un intero anno civile;
b.
ai gestori di cui all’articolo 46a che sono entrati a far parte del SSQE l’anno precedente o i cui nuovi elementi di assegnazione sono stati messi in esercizio l’anno precedente;
c.
ai gestori di impianti di cui al capoverso 2 lettera b numero 2;
d.
ai gestori di impianti di cui all’articolo 46a che sono entrati a far parte del SSQE nell’anno interessato o i cui nuovi elementi di assegnazione sono stati attivati nell’anno interessato.135

5 Se all’interno di un gruppo di cui al capoverso 4 lettere a, b o d, i diritti non possono essere pienamente soddisfatti, per l’assegnazione dei diritti di emissione ai singoli gestori è determinante il momento in cui sono entrati a far parte del SSQE o della messa in esercizio di nuovi elementi di assegnazione. Se la notifica è effettuata solo dopo l’inizio dell’attività o solo dopo la messa in esercizio di un nuovo elemento di assegnazione, è determinante la data della notifica.136

6 Se i diritti non possono essere pienamente soddisfatti all’interno del gruppo secondo il capoverso 4 lettera c, l’UFAM riduce proporzionalmente la quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito ai singoli gestori.137

132 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

133 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

134 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

135 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

136 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

137 Introdotto dal n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

Art. 44 Verfügung

Das BAFU entscheidet durch Verfügung über die Teilnahme von Betreibern von Anlagen am EHS und über die Nichtberücksichtigung von Anlagen nach Artikel 43.

130 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 13. Nov. 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 4335).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.