1 Un gestore di impianti di cui all’articolo 40 capoverso 1 può, entro il 1º giugno, chiedere di essere esonerato dall’obbligo di partecipare al SSQE a decorrere dall’inizio dell’anno successivo, se nei tre anni precedenti le sue emissioni di gas serra sono state inferiori a 25 000 tonnellate di CO2eq all’anno.
1bis Un gestore di impianti secondo l’articolo 40 capoverso 2 che dimostri in modo credibile che le emissioni di gas serra degli impianti saranno durevolmente inferiori a 25 000 tonnellate di CO2eq all’anno può chiedere la deroga all’obbligo di partecipare al SSQE con effetto immediato.
1ter Un gestore di centrali elettriche di riserva a gas o ad altri vettori energetici che in caso di prelievo dalla riserva secondo l’ordinanza del 25 gennaio 2023116 sulla riserva invernale produca corrente elettrica e la immetta nella rete non può chiedere deroghe di cui ai capoversi 1 e 1bis.117
2 Il gestore di impianti di cui ai capoversi 1 e 1bis deve continuare a presentare un piano di monitoraggio (art. 51) e un rapporto di monitoraggio (art. 52), salvo che si sia impegnato a ridurre le emissioni di gas serra conformemente all’articolo 31 capoverso 1 della legge sul CO2.
3 Se le emissioni di gas serra degli impianti superano le 25 000 tonnellate di CO2eq nell’arco di un anno, il loro gestore entra nuovamente a far parte del SSQE a decorrere dall’inizio dell’anno successivo. Non sono prese in considerazione le emissioni dei gruppi elettrogeni di emergenza e degli impianti di cogenerazione provocate dalla produzione di energia elettrica a seguito di un prelievo dalla riserva secondo l’ordinanza sulla riserva invernale.118
115 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).
117 Introdotto dall’all. n. II 1 dell’O del 25 gen. 2023 sulla riserva invernale, in vigore dal 15 feb. 2023 al 31 dic. 2026 (RU 2023 43).
118 Nuovo testo giusta l’all. n. II 1 dell’O del 25 gen. 2023 sulla riserva invernale, in vigore dal 15 feb. 2023 al 31 dic. 2026 (RU 2023 43).
1 Ein Betreiber von Anlagen ist zur Teilnahme am EHS verpflichtet, wenn er eine Tätigkeit nach Anhang 6 ausübt.110
2 Ein Betreiber von Anlagen, der eine Tätigkeit nach Anhang 6 neu aufnehmen will, muss dies dem BAFU spätestens drei Monate vor der geplanten Aufnahme der Tätigkeit melden.111
3 Die Meldung muss Angaben zu den Tätigkeiten nach Anhang 6 und den Treibhausgasemissionen enthalten.112
4 Das BAFU kann weitere Angaben verlangen, soweit es diese für die Beurteilung der Meldung benötigt.113
109 Ausdruck gemäss Ziff. I der V vom 13. Nov. 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 4335). Diese Änd. wurde im ganzen Erlass berücksichtigt. Die Berichtigung vom
110 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 8. Okt. 2014, in Kraft seit 1. Dez. 2014 (AS 2014 3293).
111 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. Nov. 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 6081).
112 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 4. Mai 2022, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2022 311).
113 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 4. Mai 2022, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2022 311).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.