1 Per gli anni 2022-2024 le emissioni di CO2 prodotte da un cambiamento del vettore energetico raccomandato dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca e dal DATEC o ordinato dal Consiglio federale non sono, su domanda, tenute in considerazione nella valutazione dell’adempimento o del mancato adempimento dell’impegno di riduzione.
2 La domanda di non considerazione delle emissioni di CO2 secondo il capoverso 1 deve essere presentata ogni anno all’UFAM entro il 31 maggio dell’anno successivo nella forma da esso prescritta. Deve contenere in particolare:
3 L’UFAM può pubblicare le quantità di emissioni di CO2 relative al cambiamento del vettore energetico.
397 Introdotto dal n. I dell’O del 16 set. 2022, in vigore dal 1° ott. 2022 (RU 2022 513).
Ein Betreiber von Anlagen, der sein Emissions- oder Massnahmenziel nicht erreicht hat und dem keine Bescheinigungen nach Artikel 12 ausgestellt wurden, kann sich für die Jahre 2022–2024 Emissionsrechte im Umfang von 4,5 Prozent der Treibhausgasemissionen der Jahre 2022–2024 an die Erfüllung der Verminderungsverpflichtung anrechnen lassen.
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