1 L’obiettivo di emissione di un impegno di riduzione prorogato fino alla fine del 2021 secondo l’articolo 31 capoverso. 1bis della legge sul CO2, comprende la quantità complessiva di gas serra che il gestore può emettere fino a fine 2021.
2 In caso di una proroga dell’impegno di riduzione il percorso di riduzione secondo l’articolo 67 capoversi 2 e 3 è prolungato linearmente di un anno. Determinanti a tal fine sono gli anni 2019 e 2020. Se l’obiettivo di emissione è stato adeguato secondo l’articolo 73 capoverso 1 lettera a negli anni 2018–2020, sono determinanti gli anni 2016 e 2017. Se invece è stato adeguato secondo l’articolo 73 capoverso 1 lettera b nell’anno 2020, sono determinanti gli anni 2018 e 2019.
3 Il percorso di riduzione stabilito in modo semplificato secondo l’articolo 67 capoversi 4 e 5 è dell’1,875 per cento in caso di proroga dell’impegno di riduzione. Le prestazioni supplementari degli anni 2008–2012 non sono prese in considerazione.
4 L’obiettivo basato sui provvedimenti di un impegno di riduzione, prolungato secondo l’articolo 31 capoverso 1bis della legge sul CO2 fino alla fine del 2021, comprende la quantità complessiva dei gas serra che il gestore deve ridurre adottando provvedimenti entro la fine del 2021. A tale scopo, l’attuale obiettivo basato sui provvedimenti è moltiplicato per 1,125
1 Das BAZG kann die CO2-Abgabe folgenden Betreibern von Anlagen auf Gesuch vorläufig rückerstatten:
2 Vorläufig rückerstattete Beträge, einschliesslich Zinsen, müssen zurückzahlen:
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