1 I gestori di impianti nel SSQE o i gestori di impianti con impegno di riduzione possono chiedere all’UFAM che nel periodo 2013–2020 siano riportati al massimo i certificati di riduzione delle emissioni non utilizzati nel periodo 2008–2012 che potranno presumibilmente consegnare in adempimento dei loro obblighi secondo la presente ordinanza.378
2 Possono essere riportati unicamente certificati di riduzione delle emissioni che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 4.
3 L’UFAM stabilisce la quantità totale trasferibile in base agli obblighi di diritto internazionale della Svizzera.
4 Il trasferimento è accordato in via prioritaria ai gestori di impianti nel SSQE e ai gestori con impegno di riduzione.379
5 I certificati di riduzione delle emissioni non trasferiti possono essere consegnati in adempimento degli obblighi secondo la presente ordinanza fino al 30 aprile 2015, sempre che soddisfino i requisiti di cui all’articolo 4.380
6 I certificati di riduzione delle emissioni non trasferiti verranno annullati dall’UFAM dopo il 30 aprile 2015.381
377 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).
378 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).
379 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).
380 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).
381 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).
1 Emissionsrechte, die in den Jahren 2008–2012 nicht verwendet wurden, werden am 30. Juni 2014 umgewandelt:
2 Betreiber von Anlagen mit Verminderungsverpflichtung können jederzeit beantragen, dass ihre Gutschriften nach Absatz 1 Buchstabe b in Bescheinigungen umgewandelt werden.
374 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 13. Nov. 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 4335).
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