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641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

641.711 Verordnung vom 30. November 2012 über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung)

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Art. 134 Trattamento dei dati

1 I dati rilevati nell’ambito dell’esecuzione della presente ordinanza sono a disposizione delle autorità esecutive, nella misura necessaria all’esecuzione. In particolare:346

a.347
l’USTRA trasmette all’UFE i dati necessari all’esecuzione del capitolo 3 della presente ordinanza;
b.348
l’UFAM trasmette all’UFE i dati necessari all’esame:
1.
delle domande di rilascio di attestati (art. 7, 12 e 12a),
2.
delle domande di determinazione di un impegno di riduzione, e
3.
dei rapporti di monitoraggio (art. 9, 52, 72 e 91);
c.349
l’UDSC trasmette all’UFAM i dati necessari all’esame:
1.
dell’adempimento dell’obbligo di compensazione per i carburanti,
2.
dei rapporti di monitoraggio (art. 9, 52, 72 e 91), e
3.
delle domande di rilascio di attestati (art. 7, 12 e 12a);
d.350
l’UFAM trasmette all’UDSC i dati necessari per il rimborso della tassa sul CO2;
e.351
l’UFAC trasmette all’UFAM i dati necessari per l’esame:
1.
dell’obbligo di partecipazione (art. 46d),
2.
dei piani di monitoraggio (art. 51), e
3.
dei rapporti di monitoraggio (art. 52).

2 La Direzione generale delle dogane e l’Organizzazione svizzera di scorte obbligatorie per carburanti e combustibili liquidi (Carbura) possono scambiarsi i dati necessari per l’esecuzione delle disposizioni relative alla compensazione delle emissioni di CO2 dei carburanti.352

3 L’UFAM offre per conservazione all’Archivio federale i dati personali di cui non ha più bisogno in modo permanente, conformemente alla legge sull’archiviazione del 26 giugno 1998353. I dati che l’Archivio federale ha designato come non aventi valore archivistico sono distrutti.354

346 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

347 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).

348 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).

349 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).

350 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

351 Introdotta dal n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

352 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479).

353 RS 152.1

354 Introdotto dal n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

Art. 133 Kontrollen und Auskunftspflicht

1 Die Vollzugsbehörden können jederzeit unangemeldet Kontrollen durchführen, insbesondere bei EHS-Teilnehmern, Betreibern von Anlagen mit Verminderungsverpflichtung, Betreibern von WKK-Anlagen, abgabepflichtigen Unternehmen und Personen sowie bei Personen, die ein Gesuch um Rückerstattung der CO2-Abgabe stellen.344

2 Den Vollzugsbehörden sind auf Verlangen:

a.
alle Auskünfte zu geben, die für den Vollzug dieser Verordnung erforderlich sind;
b.
alle Bücher, Geschäftspapiere, elektronischen Daten und Urkunden vorzulegen, die für den Vollzug dieser Verordnung erforderlich sind.

344 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 13. Nov. 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 4335).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.