1 L’UFAM tiene l’inventario dei gas serra.
2 Calcola, basandosi sull’inventario dei gas serra, se l’obiettivo di riduzione di cui all’articolo 3 della legge sul CO2 è stato raggiunto. I diritti di emissione consegnati dai gestori di impianti nel SSQE provenienti dall’Unione europea sono considerati se:
3 Questi diritti di emissione sono computati ai fini del conseguimento dell’obiettivo svizzero nella quantità delle emissioni supplementari prodotte secondo il capoverso 2 previa deduzione dei certificati di riduzione delle emissioni consegnati. L’UFAM conferma questa operazione nella rendicontazione sul raggiungimento dell’obiettivo.342
4 La quantità totale di diritti di emissione svizzeri si computa come somma delle quantità disponibili di diritti di emissione per impianti di cui all’articolo 18 capoverso 1 della legge sul CO2 e i diritti di emissione trasferiti di cui all’articolo 48 capoverso 1 della legge sul CO2, dedotti i diritti di emissione cancellati di cui all’articolo 19 capoverso 5 della legge sul CO2.343
341 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).
342 Introdotto dal n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).
343 Introdotto dal n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).
339 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 4. Mai 2022, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2022 311).
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