Diritto nazionale 6 Finanze 64 Imposte
Landesrecht 6 Finanzen 64 Steuern

641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

641.711 Verordnung vom 30. November 2012 über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung)

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Art. 119 Quota spettante alla popolazione

1 La quota dei proventi della tassa spettante alla popolazione (quota di proventi spettante alla popolazione) comprende la quota dei proventi annui stimati spettante alla popolazione per l’anno di riscossione e la differenza rispetto alla quota stimata due anni prima nonché la quota spettante alla popolazione delle risorse secondo l’articolo 34 capoverso 4 della legge sul CO2 non impiegate due anni prima.323

2 La stima del prodotto annuo si basa su una previsione di entrata al 31 dicembre, compresi gli interessi attivi e dedotti gli interessi passivi.

323 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).

Art. 118 Finanzierung

1 Die Mittel für den Technologiefonds werden im Voranschlag eingestellt.

2 Die Bundesversammlung beschliesst Verpflichtungskredite für die Gewährung der Bürgschaften.

3 Die Summe der Bürgschaften darf zu keinem Zeitpunkt mehr als 500 Millionen Franken betragen.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.