1 Ai progetti finalizzati all’impiego diretto della geotermia per la produzione di calore (art. 34 cpv. 2 della legge sul CO2) che soddisfano i requisiti di cui all’allegato 12 possono essere concessi contributi per la prospezione e lo sfruttamento di serbatoi geotermici.
2 Gli importi ammontano al massimo al 60 per cento dei costi d’investimento computabili del progetto. Essi sono stabiliti nell’allegato 12.
308 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).
Aufgehoben
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.