1 Le risorse messe a disposizione per la riduzione a lungo termine delle emissioni di CO2 degli edifici secondo l’articolo 34 capoverso 1 della legge sul CO2 e versate sotto forma di contributi globali ai Cantoni, sono utilizzate per indennizzare in modo forfettario i costi di esecuzione sostenuti dal Cantone. L’importo forfettario ammonta al 5 per cento dei contributi di promozione da esso accordati e computabili come quota federale.
2 Dalle stesse risorse viene tratto l’indennizzo all’UFE per la comunicazione del programma, pari al massimo a un milione di franchi all’anno.
Die Globalbeiträge werden den Kantonen jährlich ausbezahlt.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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