(art. 4 lett. a LIB)
1 Nei locali di mescita uniti agli stabilimenti di fabbricazione la birra può essere fornita solo in recipienti. La fornitura diretta, segnatamente tramite tubazioni o da serbatoio di stoccaggio, è di principio vietata.
2 Su richiesta del fabbricante, Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)2 può accordare deroghe se la quantità di birra soggetta a imposta può essere inequivocabilmente determinata.
2 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
(Art. 4 Bst. a BStG)
1 In Ausschankräumen, die mit einem Herstellungsbetrieb örtlich verbunden sind, darf Bier nur in Gebinden angeliefert werden. Die direkte Anlieferung, namentlich über Rohrleitung oder ab Lagertank, ist grundsätzlich verboten.
2 Das
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.