1 L’imposta ammonta al 7,7 per cento (aliquota normale);62 sono fatti salvi i capoversi 2 e 3.
2 L’imposta ammonta al 2,5 per cento (aliquota ridotta):63
3 Alle derrate alimentari offerte nell’ambito di prestazioni della ristorazione si applica l’aliquota normale. È considerata prestazione della ristorazione la somministrazione di derrate alimentari quando il contribuente le prepara o le serve direttamente presso il cliente oppure tiene a disposizione impianti particolari per il consumo sul posto. Se le derrate alimentari, ad eccezione delle bevande alcoliche, sono destinate a essere asportate o consegnate si applica l’aliquota ridotta, purché a tale scopo siano stati adottati provvedimenti organizzativi adeguati per la delimitazione di queste prestazioni da quelle della ristorazione; diversamente si applica l’aliquota normale. Se le derrate alimentari, ad eccezione delle bevande alcoliche, sono offerte in distributori automatici si applica l’aliquota ridotta.67
4 L’imposta sulle prestazioni nel settore alberghiero ammonta al 3,7 per cento (aliquota speciale). L’aliquota speciale si applica sino al 31 dicembre 2020 oppure, qualora il termine di cui all’articolo 196 numero 14 capoverso 1 della Costituzione federale venga prorogato, sino al 31 dicembre 2027 al massimo. Si considera prestazione del settore alberghiero l’alloggio con prima colazione, anche se questa è fatturata separatamente.68
5 Il Consiglio federale definisce in dettaglio i beni e le prestazioni di servizi menzionati nel capoverso 2; a tal proposito osserva il principio della neutralità concorrenziale.
62 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 nov. 2017 sull’aumento temporaneo delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto per finanziare l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2018 e con effetto al più tardi fino al 31 dic. 2030 (RU 2017 6305).
63 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 nov. 2017 sull’aumento temporaneo delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto per finanziare l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2018 e con effetto al più tardi fino al 31 dic. 2030 (RU 2017 6305).
64 Nuovo testo giusta l’all. n. II 3 della L del 20 giu. 2014 sulle derrate alimentari, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 249; FF 2011 5017).
66 Introdotta dal n. I della L del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3575; FF 2015 2161).
67 Nuovo testo giusta il n. IV della L del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3575; FF 2015 2161).
68 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7667; FF 2017 2987 3003).
1 Die Steuer beträgt 7,7 Prozent (Normalsatz);53 vorbehalten bleiben die Absätze 2 und 3.
2 Der reduzierte Steuersatz von 2,5 Prozent findet Anwendung:54
4 Die Steuer auf Beherbergungsleistungen beträgt 3,7 Prozent (Sondersatz). Der Sondersatz gilt bis zum 31. Dezember 2020 oder, sofern die Frist nach Artikel 196 Ziffer 14 Absatz 1 Bundesverfassung verlängert wird, bis längstens zum 31. Dezember 2027. Als Beherbergungsleistung gilt die Gewährung von Unterkunft einschliesslich der Abgabe eines Frühstücks, auch wenn dieses separat berechnet wird.59
5 Der Bundesrat bestimmt die in Absatz 2 bezeichneten Gegenstände und Dienstleistungen näher; dabei beachtet er das Gebot der Wettbewerbsneutralität.
53 Fassung des ersten Teilsatzes gemäss Ziff. I der V vom 8. Nov. 2017 über die befristete Anhebung der Mehrwertsteuersätze zur Finanzierung des Ausbaus der Eisenbahninfrastruktur, in Kraft vom 1. Jan. 2018, längstens bis zum 31. Dez. 2030 (AS 2017 6305).
54 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 8. Nov. 2017 über die befristete Anhebung der Mehrwertsteuersätze zur Finanzierung des Ausbaus der Eisenbahninfrastruktur, in Kraft vom 1. Jan. 2018, längstens bis zum 31. Dez. 2030 (AS 2017 6305).
55 Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Lebensmittelgesetzes vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Mai 2017 (AS 2017 249; BBl 2011 5571).
57 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 3575; BBl 2015 2615).
58 Fassung gemäss Ziff. IV des BG vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 3575; BBl 2015 2615).
59 Fassung gemäss Ziff. II 1 des BG vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 7667; BBl 2017 3429 3443).
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