(art. 34 LD)
La rettifica può riferirsi unicamente alle merci dichiarate inizialmente.
(Art. 34 ZG)
Die Berichtigung darf sich nur auf die ursprünglich angemeldeten Waren beziehen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.