(art. 22 LFC)
Le domande di credito delle unità amministrative devono soddisfare le seguenti esigenze:
(Art. 22 FHG)
Die Kreditbegehren der Verwaltungseinheiten müssen folgenden Anforderungen genügen:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.