1 Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.
2 Il Consiglio federale determina in particolare:
1 Der Bundesrat erlässt die Ausführungsbestimmungen.
2 Er bestimmt insbesondere:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.