L’allegato 2 numeri 834 e 836 capoverso 1 dell’ordinanza del 16 dicembre 19852 contro l’inquinamento atmosferico (OIAt) non si applica all’esercizio delle centrali di riserva.
Beim Betrieb der Reservekraftwerke ist Anhang 2 Ziffern 834 und 836 Absatz 1 der Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 19852 (LRV) nicht anwendbar.
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