1 L’UFPP mette a disposizione dello Stato maggiore federale Protezione della popolazione i terminali per il sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro e per il sistema nazionale di analisi integrata della situazione.
2 Decide in merito all’autorizzazione di ubicazioni che la Confederazione e terzi intendono collegare alla rete di dati sicura. Autorizza il collegamento alla rete nei limiti delle possibilità tecniche e nella misura in cui sono utili alla protezione della popolazione.
3 I Cantoni devono provvedere all’allacciamento e alla gestione di almeno un’ubicazione.
1 Das BABS stellt für das nationale sichere Datenverbundsystem und das nationale Lageverbundsystem dem Bundesstab Bevölkerungsschutz die Endgeräte zur Verfügung.
2 Es entscheidet über die Freigabe von Standorten, die Bund und Dritte an das sichere Datenverbundnetz anschliessen wollen. Es genehmigt die Freigabe im Rahmen der technischen Möglichkeiten, sofern die Netzanbindung dem Bevölkerungsschutz dient.
3 Die Kantone müssen mindestens einen Standort anschliessen und betreiben.
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