1 Gli operatori di ricognitori telecomandati di professione rimangono nel servizio di volo con ricognitori telecomandati fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
2 Gli operatori di ricognitori telecomandati di milizia che nella loro funzione professionale pilotano aeromobili di Stato e non sono incorporati in una squadriglia di ricognitori telecomandati rimangono nel servizio di volo con ricognitori telecomandati fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
3 Tutti gli altri operatori di ricognitori telecomandati di milizia sono prosciolti dal servizio di volo con ricognitori telecomandati in occasione del proscioglimento dell’obbligo di prestare servizio militare.
1 Berufsdrohnenoperateure und Berufsdrohnenoperateurinnen bleiben im Drohnenflugdienst bis zur Auflösung des Arbeitsverhältnisses.
2 Milizdrohnenoperateure und Milizdrohnenoperateurinnen, die in ihrer beruflichen Funktion Staatsluftfahrzeuge fliegen und nicht in einer Drohnenstaffel eingeteilt sind, bleiben im Drohnenflugdienst bis zur Auflösung des Arbeitsverhältnisses.
3 Alle übrigen Milizdrohnenoperateure und Milizdrohnenoperateurinnen scheiden mit der Entlassung aus der Militärdienstpflicht aus dem Drohnenflugdienst aus.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.