1 Le unità amministrative dell’Aggruppamento Difesa rendono accessibili mediante procedura di richiamo i dati del PSN agli organi e alle persone seguenti:
- a.
- alle persone che, per la Confederazione e per i Cantoni, sono competenti per l’equipaggiamento dei militari e di terzi;
- b.
- alle competenti unità amministrative dell’Aggruppamento Difesa, per quanto riguarda i dati sull’arma personale e sull’arma in prestito;
- c.
- agli impiegati dell’Aggruppamento Difesa, per la consultazione e il trattamento dei propri dati;
- d.
- agli organi del personale, per il trattamento dei dati dei candidati a un impiego e degli impiegati nel rispettivo ambito;
- e.
- ai superiori, per la consultazione dei dati degli impiegati subordinati nonché per il controllo e l’approvazione dei dati trattati da detti impiegati;
- f.
- in caso di trasferimenti di personale all’interno dell’Aggruppamento Difesa, ai nuovi organi del personale e ai nuovi superiori competenti secondo le lettere d ed e.
2 Le unità amministrative dell’Aggruppamento Difesa comunicano i dati del PSN, ai fini dell’adempimento dei propri compiti legali o contrattuali:
- a.
- ai comandi militari e alle autorità militari;
- b.
- alle competenti autorità penali e autorità di esecuzione delle pene, su loro richiesta: generalità e numero AVS dei detentori di armi personali o di armi in prestito;
- c.
- all’Ufficio centrale Armi, mediante procedura automatizzata:
- 1.
- generalità e numero AVS di militari ai quali è stata ceduta in proprietà l’arma personale, nonché il tipo e il numero dell’arma,
- 2.
- i dati del PSN concernenti decisioni in materia di consegna dell’arma personale e indicazioni sui motivi d’impedimento, nonché decisioni in materia di ritiro cautelare o ritiro definitivo dell’arma personale, per l’elaborazione nella banca dati di cui all’articolo 32a capoverso 1 lettera d LArm147;
- d.
- alle persone autorizzate presso la RUAG, per l’equipaggiamento;
- e.
- all’attenzione delle unità amministrative dell’Amministrazione federale, a BV PLUS, tramite un’interfaccia;
- f.
- a terzi, per quanto necessario ai fini dell’adempimento dei loro compiti legali o contrattuali.